
FAST - FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SETTORE TURISMO
»MODALITA' DI ISCRIZIONE
»FINANZIAMENTO
»AGEVOLAZIONI
»LAVORATORI INTERESSATI
»PRESTAZIONI
»MANCATA ISCRIZIONE
»SERVIZIO TELEFONICO CONSULENZA
»MODULISTICA
FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SETTORE TURISMO
FAST
è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti
delle aziende del settore Turismo la cui durata è illimitata.
Il Fondo ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti,
trattamenti di assistenza sanitaria integrativa.
FAST è stato costituito in applicazione a quanto disposto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti a tempo
indeterminato (tempo pieno o parziale) delle aziende alberghiere
e dei campeggi.
L’obiettivo perseguito è il miglioramento della qualità delle
condizioni di impiego nel settore, limitando nel contempo l’impatto
dei relativi oneri sul costo del lavoro, grazie al regime agevolato
previsto per i fondi di assistenza sanitaria.
I soci del Fondo sono le organizzazioni sindacali nazionali dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentativi nella
categoria: Federalberghi, Faita, Filcams, Fisascat, Uiltucs.
MODALITA' DI ISCRIZIONE
L’iscrizione delle aziende e dei lavoratori al Fondo di
assistenza sanitaria doveva avvenire entro il 12 agosto 2006. In
considerazione delle difficoltà emerse nel corso della prima
iscrizione, il consiglio direttivo di FAST ha stabilito che non
saranno applicati interessi di mora in relazione alle iscrizioni
tardive effettuate dopo il termine del 12 agosto 2006 (termine
inizialmente previsto per l’iscrizione al Fondo), a condizione che
queste avvengano entro il 31 gennaio 2007.
Per effettuare correttamente l’iscrizione occorre:
- collegarsi al sito internet
www.fondofast.it
- cliccare su "area riservata"
- digitare username e password;
- fornire le informazioni che saranno richieste dal sistema.
Il Fondo ha inviato una lettera per comunicare a ciascuna azienda la
username e la password.
Chi non abbia ricevuto tale comunicazione potrà richiedere i dati di
accesso compilando il modulo disponibile nella pagina di accesso
all'area riservata sul sito di Fast:
www.fondofast.it
Per perfezionare l'iscrizione, occorre fornire alcune
informazioni, relative al datore di lavoro ed ai lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato.
E’ consentita anche l’iscrizione di lavoratori dipendenti assunti
con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre
mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all’azienda
per iscritto all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico
l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed
autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di
fine rapporto. L’ammontare dei contributi e della quota di
iscrizione è determinato ai sensi di quanto previsto ai commi 4 e 5
per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale.
Il regolamento del fondo consente inoltre l’iscrizione di altre
categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da
parte di coloro che per qualsiasi causa perdano il possesso dei
requisiti richiesti per l’iscrizione.
L'iscrizione al fondo cessa a seguito di:
a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi
causa, del fondo;
b) cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi;
c) esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive,
secondo quanto previsto dal regolamento.
Il termine per la comunicazione dell’assunzione, la trasformazione o
la cessazione di un rapporto di lavoro è stabilito nel fine mese
successivo a quello in cui si è verificata l’assunzione, la
trasformazione o la cessazione del predetto rapporto di lavoro.
FINANZIAMENTO
Per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a:
- per il personale assunto a tempo pieno, 7 euro mensili per ciascun
iscritto, a carico del datore di lavoro, con decorrenza dal 1°
gennaio 2005;
- per il personale assunto a tempo parziale, 5 euro mensili per
ciascun iscritto a carico del datore di lavoro, con decorrenza dal
1° gennaio 2006.
Contributi
All’atto dell’iscrizione è dovuta dal datore di lavoro una quota
costitutiva, non frazionabile, pari a:
- 15 euro per ciascun lavoratore assunto a tempo pieno;
- 8 euro per ciascun lavoratore assunto a tempo parziale.
Per il finanziamento del fondo è dovuto dal datore di lavoro un
contributo mensile pari a:
- 7 euro mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo pieno;
- 5 euro mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo parziale.
Il contributo è pagato al fondo in un’unica rata annuale
anticipata.
CONTRIBUZIONI 2007/2008
- (vedi documento in calce in formato doc).
Modalità di pagamento
Dopo che l'azienda avrà completato la procedura di iscrizione, FAST
invierà all'azienda un bollettino di pagamento bancario (MAV), con
il quale sarà possibile provvedere al pagamento dei contributi
presso tutti gli sportelli bancari, senza addebito di commissioni.
AGEVOLAZIONI
I contributi versati a Fast dai datori di lavoro beneficiano di un
regime contributivo e fiscale agevolato.
Infatti, secondo quanto disposto dall’articolo 12, della legge 30
aprile 1969, n. 153, il contributo al FAST a carico del datore di
lavoro è escluso dalla base imponibile contributiva ed è
assoggettato al contributo di solidarietà del dieci per cento.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale del contributo, si
ricorda che per l’anno 2007, la legge n. 269 del 2006 (legge
finanziaria 2007) ha confermato nella misura di euro 3.615,20 annui,
il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro
dipendente dei contributi versati ai fondi contrattuali di
assistenza sanitaria integrativa.
Conseguentemente, il datore di lavoro, in qualità di sostituto di
imposta, dovrà dedurre dal reddito di lavoro dipendente i contributi
versati al FAST portando a diminuzione dell’imponibile fiscale il
contributo a carico del lavoratore e non incrementando la
retribuzione imponibile del contributo a carico dell’azienda
(articolo 51, comma 2, lett. a), decreto Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917)
LAVORATORI INTERESSATI
Devono essere iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende
alberghiere assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo
pieno o a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali
continuerà a trovare applicazione la specifica normativa prevista
dall’articolo 136 del CCNL Turismo 19 luglio 2003.
L’articolo 156, comma 8, del CCNL Turismo 19 luglio 2003 consente
l’iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo
determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione
che il lavoratore ne faccia richiesta all’azienda per iscritto
all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere
relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la
trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.
Il consiglio direttivo di FAST ha chiarito che non possono essere
iscritti al Fondo i lavoratori assunti con contratto di lavoro
intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
ULTERIORI CHIARIMENTI
Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro
Il Consiglio Direttivo di FAST ha chiarito che il datore di lavoro
deve comunicare al Fondo la cessazione dei rapporti di lavoro entro
il mese successivo a quello di cessazione. Ovviamente, la
comunicazione è dovuta unicamente nei casi in cui la cessazione del
rapporto riguardi un lavoratore iscritto al Fondo. Il termine è
stato fissato in analogia con quanto previsto dall’articolo 2 del
Regolamento del Fondo in relazione alla comunicazione
dell’assunzione.
Contributi relativi ai periodi successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro
Un datore di lavoro ha presentato un’istanza al fondo FAST per
chiedere la restituzione dei contributi versati in relazione a
lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro si è concluso dopo
che l’azienda ha provveduto al pagamento del contributo annuale. Il
Consiglio Direttivo del Fondo ha ritenuto di non poter dar seguito a
tale richiesta, in quanto ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento
l’assicurazione ha validità annuale. Spetta pertanto al datore di
lavoro trattenere dalle competenze di fine rapporto la quota dei
contributi versati relativa ai periodi successivi alla cessazione
del rapporto di lavoro.
PRESTAZIONI
Il piano sanitario del fondo FAST contempla le seguenti categorie di
prestazioni: ricovero per intervento chirurgico, alta diagnostica
radiologica, rimborso ticket per visite specialistiche ed
accertamenti, trattamenti fisioterapici riabilitativi, gravidanza,
prevenzione.
Per la fruizione delle prestazioni, l’assistito potrà scegliere tra
diverse modalità: prestazione presso strutture convenzionate,
prestazioni presso strutture non convenzionate, prestazioni nel
servizio sanitario nazionale, professione intramuraria.
Il Fondo ha iniziato ad erogare le prestazioni il 1° gennaio
2007.
Il diritto alle prestazioni decorre dal terzo mese successivo a
quello di iscrizione e di effettiva contribuzione. È pertanto
opportuno che le aziende provvedano con sollecitudine all’iscrizione
dei propri dipendenti ed al pagamento dei contributi.
Ricordiamo che, in assenza di iscrizione e di effettiva
contribuzione, il fondo non potrà fornire al lavoratore la copertura
assicurativa; il lavoratore interessato da un evento morboso
potrebbe conseguentemente essere indotto a richiedere che il datore
di lavoro si sostituisca al fondo nell’erogazione delle prestazioni,
che in alcuni casi comportano una garanzia di 75.000 euro per anno
per assicurato.
MODULO PER LA RICHIESTA DEI RIMBORSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI
USUFRUITE PRESSO STRUTTURE NON CONVENZIONATE
Alleghiamo il modulo (vedi in calce il file in formato pdf) per la
richiesta dei rimborsi relativi alle prestazioni erogate dal fondo
FAST, da utilizzarsi nei casi in cui il lavoratore iscritto intende
usufruire delle prestazioni avvalendosi di strutture non
convenzionate con il fondo stesso. Cogliamo l’occasione per
evidenziare che il fondo Fast, al fine di agevolare quanto più
possibile l’iscritto, ferma restando la piena libertà dello stesso
di scegliere le strutture nelle quali accedere alle prestazioni
sanitarie, si avvale di una rete di accordi con strutture
specializzate (case di cura, laboratori di analisi, etc.). Il
ricorso alle strutture convenzionate consente di offrire - nella
maggior parte dei casi - le prestazioni sanitarie mantenendo il
costo a carico del Fondo ed evitando così che l’iscritto anticipi
somme di denaro, ad eccezione dei minimi non indennizzabili previsti
per le singole garanzie. Riteniamo pertanto opportuno suggerire che
il lavoratore assicurato, qualora abbia necessità di avvalersi delle
prestazioni del Fondo, contatti la centrale operativa del Fondo
(numero verde 800 - 016639) al fine di informarsi sulle diverse
opzioni disponibili.
MANCATA ISCRIZIONE
Riteniamo utile ricordare che l’obbligo di iscrizione al fondo
FAST discende da una esplicita previsione contenuta nell’articolo
156 del CCNL Turismo 19 luglio 2003.
Più precisamente, l’articolo 156 è contenuto nel titolo VI del CCNL
Turismo, che disciplina il trattamento economico spettante ai
lavoratori dipendenti delle aziende alberghiere e dei campeggi.
La violazione dell’obbligo di iscrizione costituisce pertanto
inadempimento contrattuale ed espone il datore di lavoro a
rivendicazioni di carattere individuale e collettivo ed
all’iniziativa degli organi di vigilanza.
Inoltre, la mancata applicazione delle disposizioni contrattuali
concernenti l’assistenza sanitaria integrativa, espone l’azienda ad
ulteriori rischi specifici, di seguito sinteticamente
richiamati:
- in assenza di iscrizione e di effettiva contribuzione, il fondo
non potrà fornire al lavoratore la copertura assicurativa; il
lavoratore interessato da un evento morboso sarà conseguentemente
indotto a richiedere che il datore di lavoro si sostituisca al fondo
nell’erogazione delle prestazioni, con un onere ben più
consistente rispetto all’ammontare del contributo;
- dal mancato versamento dei contributi dovuti al fondo discende, a
cascata, anche un inadempimento nei confronti dell’INPS,
poiché sulle somme da versare al fondo FAST è dovuto il contributo
di solidarietà del 10% previsto dall’articolo 9 bis del decreto
legge 29 marzo 1991, n. 103;
- la mancata iscrizione al fondo determina anche la perdita dei
benefici normativi e contributivi goduti dall’azienda, in quanto
ai sensi dell’articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 il
riconoscimento di tali benefici è subordinato all'integrale rispetto
dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
SERVIZIO TELEFONICO CONSULENZA CLIENTI
Il servizio tecnico di consulenza del fondo FAST può essere
contattato telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle
19:30, ai seguenti recapiti:
dall'Italia 800 016639 (numero verde)
dall'estero 0039 051 6389046
La centrale operativa fornisce i seguenti servizi:
a) informazioni sanitarie telefoniche; servizio di informazione
sanitaria in merito a:
- strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e
specializzazioni;
- indicazioni sugli aspetti amministrativi dell’attività sanitaria
(informazioni burocratiche, esenzione ticket, assistenza diretta e
indiretta in Italia e all’estero, ecc.);
- centri medici specializzati per particolari patologie in Italia e
all'estero;
- farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni.
b) prenotazione di prestazioni sanitarie
- prenotazione delle prestazioni sanitarie garantite dal piano nella
forma di assistenza diretta nelle strutture sanitarie convenzionate.
c) pareri medici immediati
- qualora, in conseguenza di infortunio o di malattia, l’assicurato
necessiti di una consulenza telefonica da parte di un medico, la
centrale operativa fornirà tramite i propri medici le informazioni e
i consigli richiesti.
Sito Internet: www.fondoforte.it
E' il Fondo Pensione nazionale
complementare a capitalizzazione individuale istituito per i
dipendenti delle aziende del turismo, del commercio e dei servizi.
Lo scopo del Fondo è quello di favorire ai lavoratori associati una
pensione aggiuntiva rispetto a quella pubblica.
FON.TE nasce come un'associazione senza scopo di lucro, voluta dalla
contrattazione collettiva nazionale del settore turistico e
terziario, è un organismo gestito pariteticamente dalle
rappresentanze dei lavoratori e delle aziende che aderiscono al
fondo.
La gestione dei fondi è conferita a gestori finanziari professionali
e i controlli sono effettuati dagli enti accreditati come
controllori dalle normative vigenti nel sistema economico.
Per avere ulteriori informazioni su FON.TE www.fondofonte.it
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