FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SETTORE TURISMO

FAST è il Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del settore Turismo la cui durata è illimitata.
Il Fondo ha lo scopo di garantire, ai lavoratori iscritti, trattamenti di assistenza sanitaria integrativa.
FAST è stato costituito in applicazione a quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti a tempo indeterminato (tempo pieno o parziale) delle aziende alberghiere e dei campeggi.
L’obiettivo perseguito è il miglioramento della qualità delle condizioni di impiego nel settore, limitando nel contempo l’impatto dei relativi oneri sul costo del lavoro, grazie al regime agevolato previsto per i fondi di assistenza sanitaria.
I soci del Fondo sono le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentativi nella categoria: Federalberghi, Faita, Filcams, Fisascat, Uiltucs.


MODALITA' DI ISCRIZIONE
L’iscrizione delle aziende e dei lavoratori al Fondo di assistenza sanitaria doveva avvenire entro il 12 agosto 2006. In considerazione delle difficoltà emerse nel corso della prima iscrizione, il consiglio direttivo di FAST ha stabilito che non saranno applicati interessi di mora in relazione alle iscrizioni tardive effettuate dopo il termine del 12 agosto 2006 (termine inizialmente previsto per l’iscrizione al Fondo), a condizione che queste avvengano entro il 31 gennaio 2007.

Per effettuare correttamente l’iscrizione occorre:
- collegarsi al sito internet www.fondofast.it
- cliccare su "area riservata"
- digitare username e password;
- fornire le informazioni che saranno richieste dal sistema.

Il Fondo ha inviato una lettera per comunicare a ciascuna azienda la username e la password.
Chi non abbia ricevuto tale comunicazione potrà richiedere i dati di accesso compilando il modulo disponibile nella pagina di accesso all'area riservata sul sito di Fast: www.fondofast.it

Per perfezionare l'iscrizione, occorre fornire alcune informazioni, relative al datore di lavoro ed ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

E’ consentita anche l’iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto. L’ammontare dei contributi e della quota di iscrizione è determinato ai sensi di quanto previsto ai commi 4 e 5 per i lavoratori a tempo pieno e per i lavoratori a tempo parziale. Il regolamento del fondo consente inoltre l’iscrizione di altre categorie di lavoratori del settore e la prosecuzione volontaria da parte di coloro che per qualsiasi causa perdano il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

L'iscrizione al fondo cessa a seguito di:
a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, del fondo;
b) cessazione, per qualsiasi causa, degli iscritti medesimi;
c) esclusione, disposta in presenza di omissioni contributive, secondo quanto previsto dal regolamento.

Il termine per la comunicazione dell’assunzione, la trasformazione o la cessazione di un rapporto di lavoro è stabilito nel fine mese successivo a quello in cui si è verificata l’assunzione, la trasformazione o la cessazione del predetto rapporto di lavoro.


FINANZIAMENTO
Per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a:
- per il personale assunto a tempo pieno, 7 euro mensili per ciascun iscritto, a carico del datore di lavoro, con decorrenza dal 1° gennaio 2005;
- per il personale assunto a tempo parziale, 5 euro mensili per ciascun iscritto a carico del datore di lavoro, con decorrenza dal 1° gennaio 2006.


Contributi
All’atto dell’iscrizione è dovuta dal datore di lavoro una quota costitutiva, non frazionabile, pari a:
- 15 euro per ciascun lavoratore assunto a tempo pieno;
- 8 euro per ciascun lavoratore assunto a tempo parziale.
Per il finanziamento del fondo è dovuto dal datore di lavoro un contributo mensile pari a:
- 7 euro mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo pieno;
- 5 euro mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo parziale.
Il contributo è pagato al fondo in un’unica rata annuale anticipata.

CONTRIBUZIONI 2007/2008 - (vedi documento in calce in formato doc).



Modalità di pagamento
Dopo che l'azienda avrà completato la procedura di iscrizione, FAST invierà all'azienda un bollettino di pagamento bancario (MAV), con il quale sarà possibile provvedere al pagamento dei contributi presso tutti gli sportelli bancari, senza addebito di commissioni.


AGEVOLAZIONI
I contributi versati a Fast dai datori di lavoro beneficiano di un regime contributivo e fiscale agevolato.
Infatti, secondo quanto disposto dall’articolo 12, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il contributo al FAST a carico del datore di lavoro è escluso dalla base imponibile contributiva ed è assoggettato al contributo di solidarietà del dieci per cento.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale del contributo, si ricorda che per l’anno 2007, la legge n. 269 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha confermato nella misura di euro 3.615,20 annui, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi versati ai fondi contrattuali di assistenza sanitaria integrativa.
Conseguentemente, il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, dovrà dedurre dal reddito di lavoro dipendente i contributi versati al FAST portando a diminuzione dell’imponibile fiscale il contributo a carico del lavoratore e non incrementando la retribuzione imponibile del contributo a carico dell’azienda (articolo 51, comma 2, lett. a), decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)


LAVORATORI INTERESSATI
Devono essere iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende alberghiere assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa prevista dall’articolo 136 del CCNL Turismo 19 luglio 2003.
L’articolo 156, comma 8, del CCNL Turismo 19 luglio 2003 consente l’iscrizione di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta all’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere relativo ai periodi dell’anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.
Il consiglio direttivo di FAST ha chiarito che non possono essere iscritti al Fondo i lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.


ULTERIORI CHIARIMENTI
Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro

Il Consiglio Direttivo di FAST ha chiarito che il datore di lavoro deve comunicare al Fondo la cessazione dei rapporti di lavoro entro il mese successivo a quello di cessazione. Ovviamente, la comunicazione è dovuta unicamente nei casi in cui la cessazione del rapporto riguardi un lavoratore iscritto al Fondo. Il termine è stato fissato in analogia con quanto previsto dall’articolo 2 del Regolamento del Fondo in relazione alla comunicazione dell’assunzione.


Contributi relativi ai periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro
Un datore di lavoro ha presentato un’istanza al fondo FAST per chiedere la restituzione dei contributi versati in relazione a lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro si è concluso dopo che l’azienda ha provveduto al pagamento del contributo annuale. Il Consiglio Direttivo del Fondo ha ritenuto di non poter dar seguito a tale richiesta, in quanto ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento l’assicurazione ha validità annuale. Spetta pertanto al datore di lavoro trattenere dalle competenze di fine rapporto la quota dei contributi versati relativa ai periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.


PRESTAZIONI
Il piano sanitario del fondo FAST contempla le seguenti categorie di prestazioni: ricovero per intervento chirurgico, alta diagnostica radiologica, rimborso ticket per visite specialistiche ed accertamenti, trattamenti fisioterapici riabilitativi, gravidanza, prevenzione.
Per la fruizione delle prestazioni, l’assistito potrà scegliere tra diverse modalità: prestazione presso strutture convenzionate, prestazioni presso strutture non convenzionate, prestazioni nel servizio sanitario nazionale, professione intramuraria.
Il Fondo ha iniziato ad erogare le prestazioni il 1° gennaio 2007.
Il diritto alle prestazioni decorre dal terzo mese successivo a quello di iscrizione e di effettiva contribuzione. È pertanto opportuno che le aziende provvedano con sollecitudine all’iscrizione dei propri dipendenti ed al pagamento dei contributi.
Ricordiamo che, in assenza di iscrizione e di effettiva contribuzione, il fondo non potrà fornire al lavoratore la copertura assicurativa; il lavoratore interessato da un evento morboso potrebbe conseguentemente essere indotto a richiedere che il datore di lavoro si sostituisca al fondo nell’erogazione delle prestazioni, che in alcuni casi comportano una garanzia di 75.000 euro per anno per assicurato.


MODULO PER LA RICHIESTA DEI RIMBORSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI USUFRUITE PRESSO STRUTTURE NON CONVENZIONATE
Alleghiamo il modulo (vedi in calce il file in formato pdf) per la richiesta dei rimborsi relativi alle prestazioni erogate dal fondo FAST, da utilizzarsi nei casi in cui il lavoratore iscritto intende usufruire delle prestazioni avvalendosi di strutture non convenzionate con il fondo stesso. Cogliamo l’occasione per evidenziare che il fondo Fast, al fine di agevolare quanto più possibile l’iscritto, ferma restando la piena libertà dello stesso di scegliere le strutture nelle quali accedere alle prestazioni sanitarie, si avvale di una rete di accordi con strutture specializzate (case di cura, laboratori di analisi, etc.). Il ricorso alle strutture convenzionate consente di offrire - nella maggior parte dei casi - le prestazioni sanitarie mantenendo il costo a carico del Fondo ed evitando così che l’iscritto anticipi somme di denaro, ad eccezione dei minimi non indennizzabili previsti per le singole garanzie. Riteniamo pertanto opportuno suggerire che il lavoratore assicurato, qualora abbia necessità di avvalersi delle prestazioni del Fondo, contatti la centrale operativa del Fondo (numero verde 800 - 016639) al fine di informarsi sulle diverse opzioni disponibili.


MANCATA ISCRIZIONE
Riteniamo utile ricordare che l’obbligo di iscrizione al fondo FAST discende da una esplicita previsione contenuta nell’articolo 156 del CCNL Turismo 19 luglio 2003.
Più precisamente, l’articolo 156 è contenuto nel titolo VI del CCNL Turismo, che disciplina il trattamento economico spettante ai lavoratori dipendenti delle aziende alberghiere e dei campeggi. La violazione dell’obbligo di iscrizione costituisce pertanto inadempimento contrattuale ed espone il datore di lavoro a rivendicazioni di carattere individuale e collettivo ed all’iniziativa degli organi di vigilanza.
Inoltre, la mancata applicazione delle disposizioni contrattuali concernenti l’assistenza sanitaria integrativa, espone l’azienda ad ulteriori rischi specifici, di seguito sinteticamente richiamati:
- in assenza di iscrizione e di effettiva contribuzione, il fondo non potrà fornire al lavoratore la copertura assicurativa; il lavoratore interessato da un evento morboso sarà conseguentemente indotto a richiedere che il datore di lavoro si sostituisca al fondo nell’erogazione delle prestazioni, con un onere ben più consistente rispetto all’ammontare del contributo;
- dal mancato versamento dei contributi dovuti al fondo discende, a cascata, anche un inadempimento nei confronti dell’INPS, poiché sulle somme da versare al fondo FAST è dovuto il contributo di solidarietà del 10% previsto dall’articolo 9 bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103;
- la mancata iscrizione al fondo determina anche la perdita dei benefici normativi e contributivi goduti dall’azienda, in quanto ai sensi dell’articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 il riconoscimento di tali benefici è subordinato all'integrale rispetto dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


SERVIZIO TELEFONICO CONSULENZA CLIENTI
Il servizio tecnico di consulenza del fondo FAST può essere contattato telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 19:30, ai seguenti recapiti:

dall'Italia 800 016639 (numero verde)

dall'estero 0039 051 6389046

La centrale operativa fornisce i seguenti servizi:
a) informazioni sanitarie telefoniche; servizio di informazione sanitaria in merito a:
- strutture sanitarie pubbliche e private: ubicazione e specializzazioni;
- indicazioni sugli aspetti amministrativi dell’attività sanitaria (informazioni burocratiche, esenzione ticket, assistenza diretta e indiretta in Italia e all’estero, ecc.);
- centri medici specializzati per particolari patologie in Italia e all'estero;
- farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni.

b) prenotazione di prestazioni sanitarie
- prenotazione delle prestazioni sanitarie garantite dal piano nella forma di assistenza diretta nelle strutture sanitarie convenzionate.

c) pareri medici immediati
- qualora, in conseguenza di infortunio o di malattia, l’assicurato necessiti di una consulenza telefonica da parte di un medico, la centrale operativa fornirà tramite i propri medici le informazioni e i consigli richiesti.

Sito Internet: www.fondoforte.it

FON.TE

E' il Fondo Pensione nazionale complementare a capitalizzazione individuale istituito per i dipendenti delle aziende del turismo, del commercio e dei servizi.
Lo scopo del Fondo è quello di favorire ai lavoratori associati una pensione aggiuntiva rispetto a quella pubblica.
FON.TE nasce come un'associazione senza scopo di lucro, voluta dalla contrattazione collettiva nazionale del settore turistico e terziario, è un organismo gestito pariteticamente dalle rappresentanze dei lavoratori e delle aziende che aderiscono al fondo.
La gestione dei fondi è conferita a gestori finanziari professionali e i controlli sono effettuati dagli enti accreditati come controllori dalle normative vigenti nel sistema economico.

Per avere ulteriori informazioni su FON.TE www.fondofonte.it

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Accoglienza Sicura - Safe Hospitality

Accoglienza Sicura - Safe Hospitality

Federalberghi ha realizzato un marchio e un set di strumenti per la comunicazione, che le aziende possono utilizzare per sottolineare l’attenzione dedicata alla tutela della salute degli ospiti e dei collaboratori e per rammentare a tutti le precauzioni da adottare al fine di svolgere in sicurezza le normali attività quotidiane.

I vari strumenti possono essere utilizzati in molti modi: l’affissione, la proiezione sugli schermi presenti nella hall e negli altri spazi comuni, il sito internet della struttura ricettiva, le televisioni in camera, la posta elettronica, i sistemi di messaggistica, i social network, etc.

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